L’art. 5 del D.L. 9/2/2012 n. 5, convertito in Legge 4/4/2012 n. 35, ha introdotto con decorrenza dal 9 MAGGIO 2012 nuove disposizioni in materia anagrafica riguardanti l’iscrizione per trasferimento da altro Comune o dall’estero, le cancellazioni per l’estero e le variazioni di indirizzo all’interno del Comune.
Le dichiarazioni anagrafiche, utilizzando i modelli allegati corredati dalla copia dei documenti d’identità, potranno pervenire all’Ufficio anagrafe non solo tramite presentazione diretta, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
Le dichiarazioni presentate dai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea dovranno essere corredate dalla documentazione indicata nell’Allegato A.
Le dichiarazioni presentate dai cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea dovranno essere corredate dalla documentazione indicata nell’Allegato B.
Si indicano di seguito i recapiti dell’Ufficio anagrafe:
L’iscrizione anagrafica decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza.
Si fa presente che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero verranno applicati gli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 i quali rispettivamente dispongono la decadenza dai benefici acquisiti nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace che verrà segnalata alla competente Autorità di pubblica sicurezza. Verrà, inoltre, ripristinata la posizione anagrafica precedente.
Allegati